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venerdì 10 marzo 2017

Taglio di coda e orecchie

Questo articolo è stato in parte copiato dalla rivista dell'OIPA dell'aprile 2016,  scritto dall'avvocato Claudia Taccani responsabile dello sportello legale (contattabile all'indirizzo mail: sportellolegale@oipa.org ).

In base alla convenzione Europea di Strasburgo del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, ratificata in italia con legge n. 201 del 4 novembre 2010, gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale da compagnia sono vietati. 
La predetta convenzione prevede il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale o finalizzati ad altri scopi non curativi, quale per esempio, il taglio della coda, orecchie, corde vocali... 
Grazie alla normativa citata è possibile denunciare per maltrattamento di animali, ex art. 544 ter Codice Penale, le violazioni purtroppo per nulla rare nel nostro paese.
Il Ministero della Salute ha emesso specifica circolare interpretativa, mediante la quale viene ribadito il divieto assoluto di effettuare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia e in riferimento,  alla caudotomia viene specificata la possibilità di procedere su cani impiegati in talune attività di lavoro, nonchè in quelle di natura sportivo venatoria perchè, spesso, tali prestazioni sono effettuate in condizioni ambientali particolari, come per esempio in zone con fitta vegetazione che,comportando un elevato impegno motorio, espone l'animali a maggiori rischi di fratture e lacerazioni.
La predetta circolare specifica che, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi suindicati, a scopo preventivo, mediante anestesia ed entro la prima settimana di vita del 4 zampe, rilasciando certificato giustificativo. 
Purtroppo esperienza insegna che si verificano diverse violazioni di legge, per questo è importante segnalare casi sospetti per fermare questa pratica illegale.
Anche diversi Regolamenti comunali per la tutela del benessere animale (noi ne abbiamo parlato quì) prevedono il divieto esplicito di effettuare interventi chirurgici a scopo estetico, con tanto di sanzioni salate in caso di trasgressione . Ad esempio il regolamento della città di Roma, prevede che: "è vietato tagliare o modificare code o orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero operare la devocalizzazione".  E' neccessario specificare che, in casi di questo tipo anche il veterinario è ritenuto potenzialmente responsabile penalmente per legge nonchè, sempre in caso di accertata violazione, sottoposto a procedimento disciplinare, dovendo il professionista rispettare il Codice Deontologico.
Di recente la Federazione Cinologica Italiana (FCI), a seguito della normativa suindicata, ha previsto che dal 1 gennaio 2016, le razze Italiane di  Corso  e Mastino Napoletano devono rimanere integre , abolendo, appunto, lo standard di razza caratterizzato dal taglio delle orecchie.


Purtroppo però ci sono ancora parecchi casi di mutilazioni nei cani e pur escludendo quelle atroci spesso fatte con il fai da te (attraverso utilizzo di forbici e altri strumenti non idonei condannando molto spesso l'animale alla morte per setticemia e dissanguamento) per puro divertimento e per utilizzare i cani nei combattimenti clandestini, ci sono parecchi casi di veterinari che effettuano tagli illegali. Basta andare ad un expo per notare ancora soggetti seppur giovani con code e/o orecchie tagliate sbaragliare spesso la concorrenza, quando invece a questi cani dovrebbe essere impedita la partecipazione a queste manifestazioni.
Capisco che sopratutto per certe razze ci possa essere più difficoltà ad abituare l'occhio a una forma totalmente diversa della testa del cane, ma  credo che la tutela dell'animale debba essere messa al primo posto. Mi sono state raccontate storie atroci di gente che fa tagliare le corde vocali al proprio cane perchè abbaia troppo (fortunatamente in Italia questa pratica non è molto diffusa), di pappagalli a cui sono stati recisi  tendini per impedirgli di volare, gatti a cui sono state asportate le matrici delle unghie per impedirgli di graffare...

Per fermare queste barbarie dobbiamo ricordarci che è molto importante qualora ci trovassimo di fronte a un caso sospetto di segnalare il tutto alle Autorità competenti come il nucleo di Guardie Eco-Zoofile.

Erica


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venerdì 25 novembre 2016

La tutela giuridica degli animali d’affezione in Friuli Venezia Giulia


Recentemente ho affrontato una discussione sulle normative in vigore riguardanti la registrazione del cane in anagrafe canina e dell’immissione del microchip. Queste norme non sono le stesse in tutta Italia, io vi riporto quelle riguardanti il Friuli Venezia Giulia, regione in cui risiedo.
Sul sito della regione trovate comunque tutte le informazioni utili ( regione.fvg ).

Il regolamento è entrato in vigore il 9 luglio 2015 e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è la prima ad aver fissato delle normative dettagliate riguardanti la tutela degli animali domestici.



Qui di seguito una piccola sintesi con le norme:

  • I cani detenuti in appartamento devono uscire in passeggiata almeno due volte; i cani custoditi in recinto, almeno una volta [...]
  •  I recinti per i cani non devono essere inferiori a 15mq. Ogni cane in più presuppone l'aggiunta di 6mq.
  • I cani e i gatti non possono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione; non possono essere chiusi in rimesse o cantine. 
  • I cani non devono essere tenuti a catena fissa. E' ammessa la catena scorrevole solo nel caso in cui non sia possibile in altro modo evitare la fuga , ma solo per otto ore al giorno; il restante tempo il proprietario deve acconsentire al cane l'accesso nell'abitazione. 
  • I gatti che vivono all'esterno, devono poter accedere ad un riparo durante la notte e condizioni meteorologiche avverse; in caso di malattia deve essere garantito un ricovero sufficientemente riscaldato all'interno della casa. 
  • Va assicurata la pulizia giornaliera della lettiera. 
  • Devono essere garantite ai cani e ai gatti la cure sanitarie dal veterinario sia preventive (vaccini e antiparassitari) sia in caso in cui l'animale le necessiti per malessere. 
  • E' vietato detenere i pesci rossi nelle bocce sferiche.
  •  E’ vietato tenere qualsiasi tipo di uccello legato con la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il volo libero.

 Nota Bene
Per chi non si attiene a queste ed altre disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sono previste sanzioni e nei casi più gravi il ritiro d’autorità dell’animale.


Ora cerchiamo di capire come vanno iscritti cani, gatti e furetti nella banca dati regionale (BDR).

Cani:
Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina:

  •  da parte del detentore della fattrice: entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale 
  •  entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera.
 Una volta registrato alla BDR, il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare, pena sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza:

  •  lo smarrimento del cane entro 5 giorni; 
  •  la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5 giorni;
  •  la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 10 giorni; 
  • la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
  • la variazione di residenza entro 30 giorni; 
  • la comunicazione nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale d’affezione entro 10 giorni. 


Gatti e furetti:
La registrazione all'apposita anagrafe di gatti e furetti è obbligatoria solo per ottenere il rilascio del Passaporto Europeo e per i gatti delle colonie/oasi feline censite.
La registrazione di gatti e furetti può comunque essere effettuata su base volontaria da parte del detentore. In questi casi la registrazione comporta gli stessi obblighi e sanzioni previsti per la registrazione dei cani.

Il passaporto:
Il rilascio del passaporto per cani, gatti e furetti avviene al compimento del 3° mese di età.
Per poter andare all’estero, cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni e tale vaccinazione deve essere riportata sul passaporto.

Accesso dei cani negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico:
Il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico può decidere di far accedere l’animale oppure di vietarne l’accesso. [...]
In caso di divieto di accesso ai cani il Responsabile deve inviare una comunicazione al Sindaco [...] (a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata) e deve essere esposta all’entrata in modo ben visibile. Senza l’affissione della comunicazione al Sindaco il divieto di accesso effettuato con adesivi o altri metodi non è opponibile al pubblico ossia non può essere negato l’accesso.

L’accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.

Mezzi di trasporto pubblici:
E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini.
Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato.
Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus.
L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.


Per ulteriori info vi lascio il link del libricino in pdf

Erica